(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
            Trentino-Alto Adige n. 7 del 14 febbraio 1989)
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta provinciale n. 12100 del 23
novembre 1984;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 9966 del 7
novembre 1986;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale 11
novembre 1986, n. 11-35/Legisl.;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta provinciale n. 14047 del 30
dicembre 1986;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale 31
dicembre 1986, n. 16-40;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta provinciale n. 14931 del 23
dicembre 1987;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale 24
dicembre 1987, n. 15-55/Legisl.;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta provinciale n. 16374 del 22
dicembre 1988;
 
                               Decreta:
 
   Sono  approvate  le  modifiche  al regolamento di esecuzione della
legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con  decreto  del
Presidente   della   Giunta   provinciale   13   dicembre   1984,  n.
18-13/Legisl. e successive modificazioni nel testo che,  allegato  al
presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  sul Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
    Trento, 29 dicembre 1988
                                       L'Assessore sostituto: MICHELI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 febbraio 1989
Registro n. 8, foglio n. 4
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 22
   DICEMBRE  1983,  N.  46 APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
   GIUNTA  PROVINCIALE  DI  TRENTO  DI  DATA  13  DICEMBRE  1984,  N.
   18-13/LEGISL. E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
 
                               Art. 1.
 
   Il  secondo  comma  lettera  c)  dell'art.  46  e'  sostituito dal
seguente:
"in  caso  di  contrasto  con  i criteri stabiliti dagli strumenti di
programmazione previsti dall'art. 5  primo  comma  lettera  f)  della
legge n. 46/1983 e successive modificazioni".